Verifica crediti/debiti con le partecipate: non basta la dichiarazione dell’ente e del revisore

Non è sufficiente l’affermazione del Comune circa l’assenza di posizioni debitorie o creditorie, unitamente all’analoga affermazione dell’organo di revisione, per sostituire l’obbligatoria riconciliazione dei crediti e dei debiti dell’ente con le proprie partecipate: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 124/2021/PRSE, depositata lo scorso 26 novembre.

Come evidenziato dai giudici contabili, vi è un preciso obbligo giuridico, ex art. 11, comma 6, lett. j), del Decreto Legislativo n. 118/2011, di effettuare la verifica dei rapporti di credito e debito con tutte le società e gli organismi partecipati entro la data di approvazione del rendiconto dell’esercizio da parte del Consiglio Comunale, provvedendo ad allegare al rendiconto la nota informativa recante i dati emersi dal raffronto fra le scritture contabili dell’ente e quelle della società e asseverate dai rispettivi organi di revisione/controllo a garanzia dell’attendibilità delle rilevazioni.

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