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Ritardo nella ricognizione ordinaria delle partecipate: il warning della Corte dei conti

Il ritardo nell’adozione della delibera consiliare di ricognizione annuale delle partecipate è potenzialmente elusivo della sanzione prevista per l’adempimento: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 125/2021/VSG, depositata lo scorso 26 novembre, stigmatizzando il comportamento del Comune che ha provveduto a distanza di quasi due anni e solo dopo il sollecito dei giudici e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura contabile regionale.

Ricordiamo che l’art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica – TUSP) prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento ai termini di presentazione, a norma dell’art. 20, comma 3 e dell’art. 26, comma 11, del TUSP, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno (per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017), tenendo conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche resi dal Ministero dell’economia e delle finanze e assentiti dalla Corte dei conti.

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all’art. 17 del DL n. 90/2014 (convertito dalla Legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell’art. 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

L’art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.