Le sentenze civili possono essere utilizzate nei procedimenti dinanzi alla Corte dei conti
Anche se le sentenze civili di condanna a carico della PA non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità, il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi utili a formare il proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., pur quando il convenuto sia rimasto estraneo al processo civile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Sicilia, nella sent. n. 1194/2021, depositata lo scorso 29 novembre, ribadendo un noto orientamento.
Più precisamente, le risultanze istruttorie raccolte nel processo civile vengono in rilievo nel giudizio per responsabilità erariale non quali prove in senso tecnico bensì quali elementi da valutare autonomamente (Corte dei conti, prima sez. giur. App., sent. n. 12/2004) anche ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.
Del resto, le previsioni del codice di giustizia contabile (artt. 94-99 del Codice di giustizia contabile) assicurano ai convenuti la possibilità di richiedere ed ottenere l’ammissione di mezzi istruttori in misura non meno penetrante di quanto previsto dal codice di rito civile e, in tesi, estesi anche all’escussione, innanzi alla Corte dei conti, degli stessi testi che hanno deposto in sede civile. Il diritto alla prova, e il diritto di difesa più ampiamente inteso, su tutti i fatti costitutivi della responsabilità amministrativa e, in caso di contestazione di un danno indiretto, di quelli posti a fondamento del giudicato civile di condanna dell’Amministrazione è pertanto pienamente salvaguardato nel processo contabile di responsabilità amministrativa, in linea quindi del principio – costituzionale (111 Cost. co. 1) e generale di settore (art. 4 c.g.c.) del giusto processo.