Istanza di accesso firmata del difensore: serve anche il mandato o la firma dell’interessato
Se l’istanza di accesso ad un documento detenuto dal Comune è formulata dal difensore del richiedente, è necessario che la stessa sia sottoscritta anche dal diretto interessato o, in alternativa, sia accompagnata dal mandato al difensore, che acquisisce in tal modo la legittimazione ad avanzare la domanda in luogo dell’interessato: è quanto evidenziato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, nella sent. 27 novembre 2021, n. 525.
La necessità della sottoscrizione dell’interessato o della prova del mandato conferito al difensore non risponde a un mero formalismo ma a un principio generale sulla rappresentanza, in mancanza del quale viene meno l’imputazione soggettiva dell’istanza (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 19 ottobre 2020, n. 4568).
A tal fine può essere utilizzato anche un pregresso mandato, a condizione che esso sia univocamente riconducibile all’oggetto dell’accesso, affinché possa imputarsi all’interessato la relativa istanza sottoscritta dal solo difensore che ne spende il nome: ed infatti, secondo il Consiglio di Stato, “se l’avvocato è già munito di un mandato difensivo in relazione ad un precedente procedimento, non è necessario supportare la richiesta di accesso di un nuovo mandato, ma questo sempreché la domanda di acquisizione documenti sia strettamente connessa con l’oggetto della impugnativa precedentemente proposto” (sez. IV, sent. 14 maggio 2015, n. 2439).