Niente accesso nel caso di documenti indicati in modo generico o richiedenti un’elaborazione di dati
È inammissibile la domanda di accesso che non riguarda atti specifici ma mira ad acquisire notizie che presuppongono un’attività di elaborazione dati da parte dell’Amministrazione: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 26 novembre 2021, n. 991, ribadendo che il documento amministrativo accessibile è innanzitutto un documento già formato e, dunque, esistente, determinato o quanto meno determinabile ed in possesso dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 22 giugno 2020, n. 3992; TAR Piemonte, sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 996; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 9 novembre 2021, n. 7115).
Ne caso specifico, l’istanza di accesso aveva ad oggetto documenti indicati in modo del tutto generico, quali fatture per non meglio precisati lavori eseguiti su una strada, oltre che mere informazioni relative alla strada oggetto di contenzioso con l’ente locale (la descrizione toponomastica e la numerazione civica, l’elenco dei servizi presenti, l’elenco dei servizi pubblici eseguiti, gli atti di provenienza delle aree), non necessariamente contenute in specifici documenti e, pertanto, presumibilmente implicanti un’attività di elaborazione di dati, alla quale il Comune non è tenuto; ed infatti:
- ai sensi dell’art. 22, comma 4, della Legge n. 241/90, “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”;
- l’art. 2, comma 2, secondo alinea, del d.P.R. 12/04/2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”), ribadisce che “la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.