L’individuazione dell’esercizio a partire dal quale operano le conseguenze dello stato di deficitarietà
Le conseguenze della deficitarietà strutturale ricadono sull’esercizio finanziario relativo al biennio successivo a quello il cui rendiconto della gestione ha palesato la predetta deficitarietà: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, nella delib. n. 243/2021/PAR, depositata lo scorso 10 novembre.
Si tratta di una soluzione coerente con il dettato normativo contenuto nel TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).
Ed infatti, l’art. 242, comma 1, dispone che “Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”. Ebbene, in ragione dell’ultimo capoverso della riportata disposizione, la certificazione dell’eventuale stato di deficitarietà strutturale va effettuata sulla base delle risultanze del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. In ragione di tale sfasamento temporale, normativamente imposto, le conseguenze della deficitarietà strutturale ricadranno sull’esercizio finanziario relativo al biennio successivo a quello il cui rendiconto della gestione ha palesato la predetta deficitarietà.
Ed invero, la norma in parola risulta coerente.
L’ente, infatti, potrà prendere coscienza della eventuale sussistenza delle condizioni di deficitarietà strutturale solo a seguito della approvazione del rendiconto della gestione, che
avviene, come noto, a consuntivo, nel corso dell’anno successivo. La concreta applicazione, poi, degli effetti della accertata deficitarietà potrà trovare applicazione, a quel punto, sotto lo specifico profilo della applicazione, in sede di programmazione di bilancio, delle suddette misure di carattere limitativo, solo a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
Si spiega, dunque, il motivo per il quale il legislatore faccia riferimento al rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
La corretta individuazione del termine di decorrenza degli effetti derivanti dalla rilevazione di uno stato di deficitarietà strutturale dell’ente acquisisce, senza dubbio, notevole rilevanza, comportando, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 243 TUEL, gravosi limiti sotto il profilo della operatività dell’ente stesso: ne comporta, infatti, la sottoposizione al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), con la conseguente applicazione di incisivi limiti alla capacità di spesa dell’ente medesimo.
Si tratta, in pratica, di un primo stadio di sofferenza economico-contabile dell’ente, a fronte del quale il legislatore predispone, in via precauzionale, un contenimento delle spese, accompagnando l’ente stesso mediante il controllo del COSFEL.
La possibile evoluzione patologica del suddetto stato di deficitarietà è, poi, rappresentata dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis) oppure, in caso di strutturale incapacità di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili nonché di adempiere i debiti a fronte di crediti liquidi ed esigibili dei terzi, dalla forma più grave rappresentata dal dissesto finanziario di cui all’art. 244 TUEL.
In sintesi, perciò, se la deficitarietà è accertata, ad esempio, in sede di rendiconto 2020, la COSFEL opererà il proprio controllo sull’esercizio 2022.
A tal specifico proposito, la circostanza che l’ente interessato, nell’anno di concreta applicazione degli stessi, possa non risultare più in condizioni di deficitarietà, non varrà ad impedire il decorso dei relativi effetti: la certificazione della eventuale assenza dei presupposti di deficitarietà strutturale per quel medesimo anno, potrà, infatti, essere formalizzata solo ed esclusivamente in sede di approvazione del relativo rendiconto, che avverrà nel corso del successivo esercizio finanziario.