1

I segni distintivi che legittimano l’esclusione dal concorso pubblico comunale

Secondo una consolidata giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 4 ottobre 2021, n. 1692; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 3 marzo 2020, n. 2770; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 novembre 2015, n. 5137; Ad. Plen., sent. 20 novembre 2013, n. 26), nelle procedure concorsuali (come anche in quelle abilitative) gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell’anonimato delle prove d’esame sono l’idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale.

Ad assumere rilevanza, in relazione alla prima condizione, non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità dello stesso a fungere da elemento di identificazione. Si precisa che la situazione ricorre quando la particolarità riscontrata assume un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato.

Quanto alla seconda delle due condizioni, si esclude, invece, un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato. L’intenzionalità va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell’elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell’elaborato stesso a un determinato soggetto.

Applicando i suddetti principi, il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 24 novembre 2021, n. 2104, ha affermato che è qualificabile come segno di riconoscimento la frase “[Big ben ha detto stop!]” inserita a chiusura dell’elaborato di una prova scritta indetta da un Comune per il reclutamento di nuovo personale: detta frase, racchiusa all’interno di parentesi quadre, totalmente avulsa dall’oggetto della prova scritta e assolutamente anomala rispetto alle ordinarie modalità di elaborazione del pensiero ed estrinsecazione dello stesso in forma scritta, è idonea a fungere da elemento di identificazione e, stante la sua particolarità, lascia agevolmente desumere l’intenzionalità della sua apposizione.

La riconducibilità della frase ad un segno di riconoscimento è sufficiente, secondo i giudici, a motivare l’esclusione del concorrente dalla successiva prova orale.