Obbligatorie la trasmissione alla Corte dei conti e la pubblicazione delle spese di rappresentanza
La trasmissione alla Corte dei conti e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle spese di rappresentanza sono precisi obblighi discendenti direttamente dalla legge, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 356/2021/PRSE, pubblicata lo scorso 22 novembre, stigmatizzando l’omissione di un ente locale che, solo a seguito del sollecito da parte dei giudici contabili, aveva provveduto alla trasmissione.
Ed infatti, l’art. 16, comma 26, del DL n. 138/2011, “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente locale”.
I giudici, inoltre, hanno ribadito l’opportunità di adottare uno specifico regolamento, in quanto tali spese, non essendo direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L’adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della P.A., permette, oltre all’osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile in linea con le norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell’Ente, garantendo, l’efficacia dell’attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.