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Accesso ad un atto pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: i chiarimenti della giurisprudenza

L’eventuale reperibilità di un documento richiesto sul sito istituzionale dell’Amministrazione non costituisce una valida ragione per negare al richiedente visione e copia dello stesso se l’accesso è richiesto ai sensi della Legge n. 241/1990, la quale non contempla eccezioni al sopra descritto diritto di visione e copia (salva la possibilità di invio telematico, ma sempre in via diretta e personale, dei documenti prevista dall’art. 13 del d.p.r. n. 184/2006): è quanto affermato dal TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 3 novembre 2021, n. 753.

Diversamente, nel caso di accesso civico, è consentito all’amministrazione di rimandare al contenuto del proprio sito istituzionale.

I giudici hanno anche chiarito che:

  • il fatto che un documento sia in passato già stato consegnato al richiedente non esclude suo il diritto attuale a ottenerne nuovamente visione e copia;
  • la circostanza che un atto non abbia mai subito modifiche non esclude, ovviamente, il diritto dell’interessato a ottenerne, comunque, visione e copia.