Se l’organo di revisione, nel questionario al rendiconto, attesta che i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), D. Lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l’ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione, secondo le modalità precisate da Corte conti, sez. aut., del. n. 2/2016/QMIG, il Comune non può attestare che le doppie asseverazioni (sebbene non prodotte) non hanno evidenziato discordanze: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche, nella delib. n. 121/2021/PRSE, depositata lo scorso 11 novembre, stigmatizzando il comportamento dell’ente locale.
I giudici hanno richiamato l’ente locale al puntuale rispetto di quanto stabilito dalla norma citata, la quale chiaramente impone che il rilascio della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione della predetta informativa, concernente gli esiti della verifica dei reciproci rapporti debitori e creditori, debba necessariamente precedere, e non seguire, l’approvazione del rendiconto, posto che, altrimenti, non ne sarebbe possibile l’inserimento nella relazione sulla gestione, da allegare al rendiconto stesso, il quale finirebbe così per fornire una rappresentazione potenzialmente non veritiera o comunque incompleta della situazione debitoria dell’ente partecipante.