L’art. 3 del Decreto Legislativo n. 231/2002 riconosce al creditore il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In merito a tale aspetto, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 184/2021/PRSP, depositata lo scorso 16 novembre, ha evidenziato che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, come analiticamente stabilito dal comma 2 del menzionato articolo 4. Ne consegue che non appare necessaria, ai fini della corresponsione degli interessi, un’espressa richiesta del creditore o una previa costituzione in mora, posto che la disciplina speciale dettata per i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni si pone quale derogatoria rispetto al generale disposto di cui all’art. 1219 c.c..
Di conseguenza l’ente, nei casi in cui i pagamenti eccedano i termini di legge, deve valutare l’opportunità di costituire idonei stanziamenti di bilancio a copertura degli impegni di spesa derivanti dagli oneri conseguenti ai ritardi, anche tenendo conto degli alternativi istituti messi a disposizione dell’ordinamento per consentire all’ente locale di far fronte a temporanee tensioni di liquidità.