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Omaggi a sposi e anziani: non rientrano fra le spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza, con riferimento ai presupposti di legittimità, debbono essere connotate da uno scopo promozionale, dalla inerenza con i fini istituzionali, dalla ufficialità, dalla eccezionalità, dalla ragionevolezza, da congruità e sobrietà: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Trentino – Alto Adige, con la delib. n. 124/2021/PRNO del 10 novembre scorso.

A tal proposito, l’art. 16, c. 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011 n. 148, dispone che “Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale.”.

Inoltre, la Corte ha ribadito che le disposizioni sulle spese di rappresentanza devono essere applicate in termini di stretta interpretazione e, pertanto, non possono rientrare tra le spese di rappresentanza né l’omaggio agli sposi in sede di celebrazione dei matrimoni civili né l’omaggio agli anziani del Comune che soggiornano presso una casa di riposo.

La medesima Corte, infine, con delib. n. 125/2021/PRNO del 10 novembre scorso, ha evidenziato che tra le spese di rappresentanza non possono rientrare né l’acquisto di fiori per l’abbellimento della sala consiliare in occasione della celebrazione di un matrimonio né l’acquisto di mazzi di fiori per ogni membro donna in occasione del 1° consiglio comunale.