È stigmatizzabile il comportamento dell’ente locale che, secondo quanto riferito dall’organo di revisione nella relazione al consuntivo, mostra “un’incomprensibile indisponibilità nell’assecondare la richiesta di avere a disposizione una relazione puntuale delle cause legali in essere, mettendo unicamente a disposizione un prospetto contenente uno stringato commento e l’indicazione di importi risalenti alla fase iniziale delle cause”, non consentendo, conseguentemente, al suddetto organo di compiere una corretta valutazione né di esprimersi con cognizione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 233/2021/PRSE, depositata lo scorso 18 novembre.
I giudici contabili hanno ricordato che è preciso obbligo dell’Ente procedere ad un’attenta ricognizione delle cause pendenti e, parimenti, è obbligo dell’organo di revisione attestare la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto. Tali adempimenti permettono:
- da un lato, di non far trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo, che si è ritenuto probabile, dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie;
- dall’altro lato, di preservare gli equilibri di bilancio, richiedendo, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.
In conclusione, la Corte, riscontrata la violazione dell’obbligo del Comune di effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso pendente e di sottoporla all’organo di revisione, ha richiamato l’Ente al rispetto formale del suddetto obbligo, disponendo che, entro il termine di 90 giorni, con un formale atto deliberativo della Giunta comunale, venga effettuata la ricognizione del contenzioso pendente, anche se negativo, con i relativi valori e il cui elenco formerà oggetto di valutazione e del conseguente parere dell’organo di revisione.
Il Comune dovrà effettuare la classificazione delle proprie passività potenziali, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:
- il debito certo, con indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività “probabile”, con indice di rischio uguale o superiore al 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale) è quella nella quale rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività “da evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.