Prima di procedere ai pagamenti, l’economo ha il preciso onere di verificare che il procedimento a monte del pagamento sia regolarmente finalizzato e che sia giustificato da un idoneo supporto documentale che renda esplicita l’indicazione della motivazione della spesa a riscontro della regolarità della stessa: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, nella sent. n. 187/A/2021, depositata lo scorso 16 novembre.
Secondo i giudici, inoltre, non è rilevante e/o esimente la circostanza che i dirigenti che ordinano la spesa operino una preventiva valutazione della corrispondenza della spesa all’interesse dell’ente, quanto piuttosto che l’enunciata o presupposta corrispondenza sia o meno riscontrata documentalmente dall’economo, con la conseguenza che quest’ultimo non deve provvedere al pagamento in assenza della formale regolarità della procedura strumentale al pagamento stesso; essendo un preciso obbligo dell’economo procedere a tale riscontro, l’inottemperanza nei termini descritti è espressione di grave violazione di legge.