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Commissario di gara ex concorrente in una risalente procedura di gara: nessun conflitto di interessi

Non è sufficiente a concretizzare un conflitto di interessi la circostanza che uno di componenti del seggio di gara, anni prima, abbia partecipato ad una precedente gara in posizione di concorrente, risultando soccombente rispetto a una delle imprese partecipanti in atto alla nuova procedura: è quanto affermato dal TAR Molise, sez. I, nella sent. 16 novembre 2021, n. 387.

Secondo i giudici, tale mero fatto storico è radicalmente inidoneo a integrare gli estremi di una condizione di conflitto di interessi.

Per quanto quella sul conflitto di interessi si sostanzi in una “normativa di pericolo”, che come tale opera anche dinanzi ad un semplice pericolo di pregiudizio (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 20 agosto 2020, n. 5151) e benché possano, quindi, assurgere a rilevanza anche situazioni di conflitto solo potenziali, è indubitabile, comunque, che l’ipotesi del conflitto d’interessi non possa essere predicata in via puramente astratta e congetturale, dovendo essere invece accertata in concreto sulla base di prove specifiche (cfr. C.d.S., V, 6 maggio 2020, n. 2863; 17 aprile 2019, n. 2511; 5 giugno 2018, n. 3401): e l’allegazione in giudizio di un mero fatto storico, quale quello della partecipazione di un commissario nei termini prima indicati, di per sé non pare sufficiente a far ritenere assolto l’onere probatorio appena richiamato, vista l’assenza di elementi ulteriori idonei a denotare un’esposizione a pericolo dei valori di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, non consentendo di ravvisare l’esistenza di alcuna effettiva situazione di conflitto d’interessi o incompatibilità, nemmeno potenziale.