Anche nel caso di condanna per reato associativo finalizzato al compimento di reati contro la P.A. opera l’inconferibilità di incarico prevista dall’art. 3, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 39/2013: è quanto affermato dall’ANAC nella delibera n. 720 del 27 ottobre 2021.
Come è noto, detta norma prevede che “a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza on passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: […] c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale”.
In pratica, occorre verificare se la causa di inconferibilità in discorso prevista possa essere applicata anche alle fattispecie di reato associativo finalizzato al compimento dei reati contro la P.A. che nella disposizione vengono indicati come commessi dal singolo. Detta verifica, secondo l’Autorità, non può che essere positiva: infatti, diversamente opinando, ci troveremmo dinanzi ad una situazione irragionevole nella quale sarebbe conferibile l’incarico pubblico ad un soggetto responsabile del delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione, non già di uno soltanto, bensì di una pluralità di reati contro la P.A. ed invece sarebbe inconferibile per colui che sia responsabile di un solo delitto.