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Il danno all’immagine del Comune per reato del dipendente è minore in un piccolo ente

Il danno all’immagine subito dal Comune a seguito del clamore suscitato da reati commessi da uno dei dipendenti nello svolgimento delle proprie mansioni (nel caso specifico, truffa e falso) è legato anche alla dimensione dell’ente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizione per il Veneto, nella sent. n. 252/2021, depositata lo scorso 15 novembre.

I giudici contabili, infatti, dinanzi alla quantificazione di detto danno in € 20.000 formulata dalla Procura, hanno ridotto l’importo a € 15.000, “in ragione del contesto locale della vicenda, verificatasi in un Comune di circa 4.000 abitanti”.

Ricordiamo che, come evidenziato dalla Corte dei conti in numerose occasioni (cfr., ex plurimis, sez. giurisd. per la regione Marche, sent. n. 263/2021, depositata lo scorso 23 giugno), sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, della Legge n. 20/1994 (introdotto dalla Legge n. 190/2012 in tema di misure anticorruzione), nel giudizio di responsabilità l’entità del danno all’immagine della P.A. derivante dalla commissione di un reato contro la stessa amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

La presunzione del danno all’immagine nel caso di reato accertato contro la P.A. è legata alla circostanza che la diffusione della notizia circa il comportamento colpevole del dipendente sia idonea ad ingenerare, presso l’opinione pubblica, la convinzione che detto comportamento sia elemento di connotazione usuale della medesima P.A.

La condotta di reato viola in modo diretto e immediato il bene-interesse salvaguardato dal principio costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento della P.A. (art. 97, secondo comma, Cost.), il quale è declinato in termini di prestigio, credibilità e corretto funzionamento degli uffici pubblici. Pertanto, tale norma costituzionale indica le modalità dell’azione della P.A. e, quindi, l’immagine corretta che l’ente pubblico deve mantenere agli occhi della comunità degli amministrati; se tale immagine risulta distorta ed offuscata a cagione di comportamenti illeciti, si determina una violazione del diritto all’immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento e al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica e tale violazione è economicamente valutabile.