La circostanza che nell’elenco dei professionisti che aspirano a ricevere un incarico dal Comune figuri il fratello del responsabile dell’ufficio che utilizza detta lista è sicuramente idonea a concretizzare un’ipotesi di conflitto di interesse: è quanto affermato dall’ANAC nella delibera n. 712 del 27 ottobre 2021.
Ed infatti, l’art. 7 del DPR n. 62/2013 dispone che “ll dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado”: il fratello è un parente di secondo grado, per cui scatta l’obbligo di astensione.
Nel caso specifico, secondo l’Autorità non è sufficiente la nomina di un sostituto del responsabile a cui affidare la scelta del professionista a cui affidare l’incarico dopo l’individuazione di una terna di aspiranti, effettuata dal responsabile in conflitto di interessi e nella quale è presente il fratello di quest’ultimo.
Al contrario, è necessario individuare misure diverse e realmente idonee a superare il conflitto, puntualmente elencate dall’ANAC:
- assegnare il funzionario interessato dalla situazione di conflitto di interessi ad altro incarico, sempre che sia possibile, tenuto conto delle dotazioni a disposizione del Comune;
- individuare un sostituto preposto a tutti gli affidamenti sotto-soglia (di servizi di ingegneria) che il Comune intende assegnare attingendo dall’elenco, nel quale è incluso il congiunto dell’interessato; si tratterebbe, dunque, di estendere il rimedio della sostituzione a tutti gli affidamenti ricadenti nella tipologia in esame;
- adottare una direttiva in base alla quale l’individuazione nell’ambito dell’elenco a disposizione della stazione appaltante dei destinatari di richieste di offerta avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione, oppure a seguito di pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.