Ai corrispettivi relativi ai contratti d’appalto aventi per oggetto la costruzione di centri di accoglienza dei migranti si applica l’IVA nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-septies) e 127-quinquies) della parte terza, Tabella A, allegata al DPR n. 633/1972: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 768/2021, pubblicata lo scorso 10 novembre.
Si tratta, in sintesi, della medesima aliquota riservata alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e agli edifici di interesse collettivo quali scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili.
L’aliquota agevolata è giustificata dal perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficienza, ossia finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso la realizzazione di detti centri, destinati ad accogliere e assistere la popolazione migrante priva di alcun mezzo di sostentamento e per un tempo sufficiente affinché possa acquisire la necessaria autonomia, in attesa di trovare una soddisfacente collocazione e chiedere asilo in Italia o consentire l’esecuzione del provvedimento di espulsione per i soggetti migranti giunti in modo irregolare, che non hanno formulato richiesta di protezione internazionale o non hanno i relativi requisiti.
La medesima aliquota agevolata si applica, secondo l’Agenzia, anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come previsto dal numero 127-quaterdecies), parte terza, della stessa Tabella A, allegata al DPR n. 633/1972, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.