Annullamento dell’aggiudicazione: si procede allo scorrimento della graduatoria
Una volta annullata l’aggiudicazione precedente, la stazione appaltante non ha affatto l’obbligo di rinnovare l’intera procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 11 novembre 2021, n. 7533, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che valorizza i principi cardine dell’effettività dei mezzi processuali e della celerità, economicità nonché del buon andamento dell’azione amministrativa, ancor più accentuati nelle procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici in ragione del notevole impatto che gli stessi hanno sull’economia generale.
In altri termini, conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda (così come l’annullamento dell’aggiudicazione), non incide sulla graduatoria medesima, che rimane così cristallizzata, sussistendo il solo obbligo della stazione appaltante di procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti.