Nel caso in cui il Comune riceva, in solido con altri enti, un avviso di accertamento per mancato pagamento dell’imposta di registro, deve attentamente valutare l’opportunità di predisporre comunque accantonamenti nel fondo rischi o nel fondo contenzioso, per far fronte ai rischi derivanti dalla procedura di riscossione dell’imposta di registro, in presenza di opposizioni innanzi alla commissione tributaria: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 181/2021/PRSE, depositata lo scorso 3 novembre.
Come è noto, l’art. 1292 c.c. dispone che “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.”
Come evidenziato dai giudici, la particolare natura della suddetta obbligazione, di carattere tributario, comporta l’applicazione degli artt. 56 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui il ricorso non sospende la riscossione e, di conseguenza, si è dinanzi ad un’obbligazione immediata, per la quale necessita il riconoscimento di un corrispondente impegno di spesa ovvero un ulteriore accantonamento, nonostante la possibilità, in caso di soccombenza, di rivalersi con gli altri debitori in solido.