Ritardato invio al revisore delle risultanze dei controlli: il warning della Corte dei conti

Il ritardato invio all’organo di revisione delle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile costituisce una irregolarità contabile capace di vulnerare gli equilibri di bilancio, rilevante ai sensi della verifica dell’adeguatezza dei controlli interni e fonte del possibile accertamento di forme di responsabilità ulteriori in capo agli interessati: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 225/2021/PRSE, depositata lo scorso 9 novembre.

Nel caso specifico i giudici hanno stigmatizzato l’operato dell’ente che ha trasmesso solo nel 2021 le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile relativamente all’annualità 2018, solo in seguito all’istruttoria avviata dai giudici contabili.

A tale proposito va preliminarmente rammentato che il legislatore ha attribuito ampia rilevanza al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti, stabilendo al comma 1 dell’art. 147 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che esso è finalizzato a garantire […] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”. L’effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta quindi un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147 in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell’azione amministrativa (cfr. sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, delib. n. 154/2015/PRSP).

Nella fase successiva all’adozione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è espletato, sotto la direzione del segretario comunale, secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente.

Come affermato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR, “La verifica del funzionamento di tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall’amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo. A quanto sopra deve aggiungersi la necessità di consentire uno stretto monitoraggio delle direttive impartite ai servizi dal responsabile del servizio finanziario, in ragione delle ricadute in termini sia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità.

A tale controllo non è estraneo l’organo di revisione, al quale vanno trasmesse, ai sensi dell’art. 147-bis, gli esiti del controllo nella fase successiva, onde consentire tutte le opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza a quest’ultimo demandata dall’art. 239, co. 1, lett. c) del TUEL. Infatti, come previsto da tale disposizione, l’Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l’attività contrattuale dell’ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento.

 

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