Il fondo di riserva non può essere utilizzato per sostenere le spese per elezioni europee ed amministrative
Le spese per le elezioni europee ed amministrative non possono essere coperte tramite il prelievo dal fondo di riserva, non avendo natura di spesa imprevedibile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 120/2021, depositata lo scorso 8 novembre.
Ed infatti, l’art. 166 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
- (…).
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione”.
I giudici hanno stigmatizzato l’uso del fondo di riserva anche per le spese di avvio raccolta differenziata e per le luminarie, che esulano dalla finalità prevista dalla norma; al contrario, non è stato adombrato l’utilizzo improprio del fondo per l’acquisto di una tenda da mettere a disposizione della protezione civile durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.