Le spese per le elezioni europee ed amministrative non possono essere coperte tramite il prelievo dal fondo di riserva, non avendo natura di spesa imprevedibile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 120/2021, depositata lo scorso 8 novembre.
Ed infatti, l’art. 166 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
- (…).
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione”.
I giudici hanno stigmatizzato l’uso del fondo di riserva anche per le spese di avvio raccolta differenziata e per le luminarie, che esulano dalla finalità prevista dalla norma; al contrario, non è stato adombrato l’utilizzo improprio del fondo per l’acquisto di una tenda da mettere a disposizione della protezione civile durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.