Nell’ipotesi in cui il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici ma piuttosto di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale: è quanto ricordato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 3 novembre 2021, n. 7341, richiamando un noto orientamento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 10 marzo 2021, n. 2048; sent. 2 settembre 2019, n. 6066; sent. 18 dicembre 2017, n. 5944).
La ratio sottesa a questa condizione si sostanzia nell’opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche; l’intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito.
Applicando il suddetto principio al caso concreto esaminato, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che, se il bando richiede l’esperienza e la capacità tecnica nell’ambito dell’apertura e della lettura dei contatori dello specifico servizio idrico, servizi analoghi possono considerarsi quelli di lettura dei contatori di acque reflue per scarico in pubblica fognatura; diversamente, l’analogia deve essere esclusa nel caso di pregressa esperienza nel servizio di contatori del gas.