La tempestività dei pagamenti: obbligo di pubblicazione e misure per la corretta gestione
La pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti sul sito istituzionale dell’Ente è un obbligo previsto dall’art. 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a mente del quale le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; a decorrere dall’anno 2015 è previsto anche un obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Inoltre, l’art. 41 del D.L. n. 66/2014 ha introdotto l’obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto – sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile del Servizio finanziario – attestante l’importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini “europei” nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall’art. 33 del Decreto Legislativo n. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.
Va, inoltre, evidenziato che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all’anno 2021 con l’art. 1, comma 854, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: “l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti” è “calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente” (comma 859, lettera b) e “i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare” (comma 861)”.