L’importanza della corretta gestione della cassa vincolata: il warning della Corte dei conti

Il ricorso alla cassa vincolata non rappresenta una criticità qualora l’Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12 di ciascun anno considerato: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo Veneto, con la delib. n. 180/2021/PRSP, depositata lo scorso 3 novembre.

Sul punto, tuttavia, la Corte ha ritenuto necessario ribadire ancora una volta l’importanza in termini generali, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell’art. 195 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedimentali e sancisce la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (cfr., in tal senso, le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR).

Inoltre, i giudici hanno rammentato che l’art. 180 del TUEL prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”; allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.

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