Rendiconto annullato dal giudice: il Consiglio Comunale può rideliberare sanando i vizi

Se il giudice amministrativo annulla la delibera consiliare di approvazione del rendiconto di gestione, il Consiglio Comunale può nuovamente deliberare il rendiconto, sanando i vizi dell’atto precedente: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno in un recente parere, pubblicato lo scorso 22 ottobre (https://dait.interno.gov.it/pareri/99196), precisando che solo in caso di inerzia del Consiglio Comunale dovrà essere avviata la procedura sostitutiva prevista dal citato art. 141, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).

Secondo gli esperti del Ministero, infatti, in caso di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto non si imputa all’ente un’impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all’approvazione dello strumento contabile, con la conseguenza che non opera l’art. 141 del TUEL e la conseguente procedura che può portare allo scioglimento del Consiglio.

Già in passato, la giurisprudenza amministrativa aveva precisato che la disposizione di cui all’art. 141, comma 2, sanziona esclusivamente l’inerzia del Consiglio, con la conseguenza che la sostituzione dell’organo consiliare con un commissario risponde alla precisa esigenza di sopperire ad un inadempimento dell’ente: la procedura sollecitatoria di cui al richiamato comma 2, per la sua complessità, è diretta, infatti, a limitare al minimo l’intrusione dell’Autorità governativa, in un’ottica del rispetto della sfera di competenze, di rilievo anche costituzionale di cui gli enti sono titolari. (cfr. TAR Molise, sezione I, sent. 14 marzo 2014, n. 163).

La stessa giurisprudenza ha chiarito che “tutta la procedura prevista nell’ art. 141, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l’intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria una volta constatato che, nonostante l’ulteriore termine appositamente assegnato dall’autorità prefettizia, l’organo consiliare sia comunque rimasto inattivo non provvedendo in merito […] In particolare, […] solo a seguito della constatata inadempienza all’intimazione puntuale ed ultimativa dell’autorità prefettizia, che attesti l’impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere all’approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 febbraio 2007, n. 826; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 22 settembre 2015 n. 4584).

 

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