L’economo non può disporre pagamenti utilizzando le eventuali giacenze del fondo economale della precedente annualità, essendo tenuto a versare in tesoreria le giacenze di fine esercizio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, nella sent. n. 212/2021, depositata lo scorso 21 ottobre.
Secondo il chiaro dettato dell’art. 153, comma 7, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), a tenore del quale “lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”, il servizio economale è una gestione di sola cassa e non può in alcun modo generare poste in conto residui.
Nel caso specifico, i giudici contabili hanno stigmatizzato il comportamento dell’economo che non ha rispettato tale basilare principio che presiede alla corretta gestione economale, avendo utilizzato, per più annualità, le somme residue a fine anno e non restituite, determinando così una inammissibile commistione tra le gestioni relative ad esercizi diversi, in violazione dei principi di trasparenza e tracciabilità delle movimentazioni contabili; parimenti, hanno evidenziato che l’organo di revisione non aveva formulato dei rilievi su tale modo di operare né l’ente locale aveva eseguito i dovuti controlli sull’utilizzo del fondo, non avendo neanche provveduto alla relativa approvazione.