Il consigliere comunale ha diritto di accesso anche a documenti non protocollati: è quanto affermato dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 26 ottobre 2021, n. 954.
Secondo i giudici, la registrazione di protocollo di un documento, disciplinata all’art. 53 del DPR n. 445/2000, non costituisce un presupposto per accogliere o respingere una istanza di accesso; l’operazione non incide sulla natura o sul contenuto del documento ma è finalizzata a generare una serie di informazioni utili per la tracciatura e la circolazione dello stesso.
L’art. 22 della Legge n. 241/1990, invece, consente l’accesso ai documenti amministrativi anche “interni” e non relativi ad uno specifico procedimento. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “ai sensi dell’art. 22, l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso va riconosciuto anche con riguardo a documenti rappresentativi di mera attività interna dell’amministrazione a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati o meno, concretamente utilizzati ai fini dell’attività con rilevanza esterna, giacché il cittadino ha un interesse qualificato, in relazione al suo diritto alla difesa, a prendere visione di tutti gli atti di un procedimento che lo riguarda, anche se rientranti nell’attività meramente preparatoria, anche non necessaria, che generalmente precede l’inizio del procedimento amministrativo e pur se essi non assumano un’autonoma rilevanza funzionale ai fini del procedimento” (TAR Campania, Salerno, sent. 6 luglio 2000, n. 537).
Tali conclusioni valgono a maggior ragione per il ben più ampio diritto dei consiglieri comunali, definito dall’art. 43 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che estende l’accessibilità a dati che non necessariamente costituiscono documenti amministrativi (quali “notizie” ed “informazioni”) purché siano suscettibili di qualsivoglia estrinsecazione formale che li renda accessibili.
Tale più ampia portata oggettiva non è sfuggita alla giurisprudenza che la riconduce alla stessa ratio dell’istituto, secondo cui “Il fondamento del diritto di accesso del consigliere comunale ha ragione e limite nell’utile esercizio della funzione di componente dell’organo di cui è parte, sicché accede all’esplicazione, individuale o collegiale, delle funzioni proprie di quell’organo e non è una attribuzione personale di esso consigliere: oggetto dell’accesso possono essere non solo provvedimenti o documenti amministrativi ma anche ogni “informazione” o “notizia” relativa all’organizzazione amministrativa e alla gestione delle risorse pubbliche” (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent 10 luglio 2020, n. 3000). Ebbene, poiché sia i documenti interni che i dati e le notizie “accessibili” di cui sopra non necessariamente formano documentazione oggetto di protocollazione ai sensi dell’art. 53 del DPR n. 445/2000, il consigliere non può essere limitato nel suo accesso dall’avvenuta protocollazione del documento.