Spese di rappresentanza: opportuna l’adozione del relativo regolamento
È opportuno che il Comune adotti un regolamento disciplinante le spese di rappresentanza poiché, data la natura facoltativa e non necessaria di dette spese, da considerarsi recessive rispetto ad altre della P.A., si permetterebbe, oltre all’osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile in linea con le norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell’Ente, garantendo l’efficacia dell’attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo Abruzzo, nella delib. n. 331/2021/PRSE, depositata lo scorso 26 ottobre.
In merito a tali spese, la Corte ricorda che: “La spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: è, quindi, escluso che l’attività di rappresentanza possa configurarsi nell’ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio: “una spesa di rappresentanza … nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioni … è da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell’ente, e sia necessaria a promuovere l’immagine esterna dell’ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell’amministratore o dei dipendenti” ed ancora “Già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell’immagine o dell’attività dell’ente. Ma occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa” (cfr. delib. n. 70/2020/PRSE del 23 giugno 2020, sez. reg. di controllo per il Piemonte).
L’utilità di un apposito regolamento, inoltre, appare evidente se si considera che tali spese, non essendo direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.