Appalti: la definizione di servizio di natura intellettuale secondo la giurisprudenza
In assenza di una definizione da parte del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse: è quanto ricordato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 22 ottobre 2021, n. 7094.
Come affermato anche in precedenza dai giudici di Palazzo Spada (cfr., sez. III, sent. n. 1974/2020), ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario; inoltre, non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali o che non richiede un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate.
Applicando tali linee ermeneutiche, i giudici, nella citata sent. n. 7094/2021, hanno ritenuto che sia qualificabile come servizio di natura intellettuale la creazione di un software specialistico gestionale per il controllo di alcune attività che un operatore economico avrebbe dovuto svolgere per conto del Comune.