Possibile la nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza sospesa dal piano di riequilibrio

Sebbene l’art. 243-bis, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) disponga che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente locale sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione, da parte della Corte dei conti, del piano di riequilibrio pluriennale, è comunque possibile, per il creditore, chiedere al giudice amministrativo la nomina di un commissario ad acta al solo fine delle attività di informazione e sollecitazione per garantire che il credito venga soddisfatto per il tramite della procedura di riequilibrio finanziario: è quanto affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sent. 21 ottobre 2021, n. 895.

I giudici siciliani hanno evidenziato che con la sospensione delle procedure esecutive ai sensi degli artt. 243-bis e 243-quater del TUEL, l’operato dell’ente locale risulta sottratto al sindacato del giudice dell’ottemperanza e del commissario ad acta suo ausiliario; diversamente opinando, tanto l’attività di quest’ultimo ausiliario, quanto i poteri di sindacato del giudice finirebbero per determinare una sorta di ‘tutela impropria’, al di fuori di ogni previsione normativa, dell’attività di predisposizione degli impegni funzionali alla richiesta di ammissione alla procedura di risanamento che, comunque, compete all’iniziativa ed alla responsabilità proprie dell’ente locale, in ragione della posizione che gli è riconosciuta dal Titolo V della Costituzione e che la speciale disciplina di risanamento finanziario tende a ribadire e non certo ad annullare.

La stessa predisposizione del ‘piano di riequilibrio’ finirebbe per essere ostacolata, distorta e persino impedita, dalla interferenza non tanto di ‘uno’ quanto dalla concorrenza di una possibile ‘pluralità’ di commissari ad acta (e di giudici dell’ottemperanza), ciascuno dei quali volto ad affermare, a discapito degli altri concorrenti, le proprie ragioni di priorità del titolo di debito rappresentato: in palese contraddizione, anche sotto questi profili, con la ‘sospensione’ delle procedure esecutive, che proprio nelle finalità di ordine (politico) amministrativo trova la propria ragion d’essere.

Tutto ciò non implica, peraltro, che la sospensione delle procedure esecutive esaurisca ogni funzione del commissario ad acta in ordine all’adempimento del debito, rispetto alle vicende che possono seguire l’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio autonomamente elaborato dal Comune.

Invero, nei limiti di un’attività di informazione e sollecitazione circa gli svolgimenti di iniziative, altrimenti adottate autonomamente dall’Amministrazione, la funzione del commissario può manifestarsi anche nel corso della ‘sospensione’ delle procedure esecutive, ciò che viceversa deve reputarsi illegittimo, è, invece, l’attribuzione di un potere di amministrazione attiva –sia pure in via sostitutiva dell’ente inadempiente – al commissario ad acta (CGARS, sent. 28 ottobre, 2014, n. 586).

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