Nei giorni scorsi, il TAR per la Lombardia, con la sentenza 22.10.2021 n. 2330, ha dato ragione ad un raggruppamento temporaneo di imprese rappresentato e difeso dal team di professionisti dell’area legale della Interdata, coordinati dall’Avv. Pasquale Cuzzola, di cui il Collegio ha condiviso una peculiare tesi interpretativa, riconoscendone il pregio.
La ricostruzione avanzata dai nostri legali era orientata a perseguire il difficile coordinamento interpretativo tra il Codice dei Contratti pubblici e il D.L. c.d. “Semplificazioni” con riguardo al termine dilatorio per la stipula del contratto (c.d. “stand still”).
In particolare, la fattispecie riguardava l’adozione di una Determinazione a contrarre del Comune che aveva palesato l’intendimento di stipulare il contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14, ma senza l’osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, previsto dal comma 9 del medesimo articolo. Sennonché, il comma 10 dell’art. 32 esclude esplicitamente l’applicazione del termine di stand still nel caso di affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice. Nel caso in questione, la procedura si qualificava come negoziata in applicazione dell’art. 63 del Codice, come richiamato dall’art. 1 comma 2 lettera “b” del DL n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020.
Si poneva, dunque, una questione di coordinamento tra le disposizioni sopra richiamate. Aderendo alla tesi formulata dall’Avv. Cuzzola e dal team di legali che lo coadiuvano, il TAR per la Lombardia ha osservato che “l’affidamento di cui al comma 2 da ultimo citato si pone in alternatività con quello di cui all’art. 36 comma 2 del codice (si veda il comma 1 dell’art. 1 del DL n. 76/2020), sicché non è irragionevole ritenere che l’art. 32 comma 10 trova applicazione non solo per i casi dell’art. 36 ma anche per la procedura alternativa di cui all’art. 63, procedura scelta dal Comune”.
Grande soddisfazione, dunque, per i nostri professionisti, da sempre attenti ad approfondire gli aspetti più complessi nel settore degli appalti, specie in periodi di stratificazione normativa, come quello che stiamo attraversando.
L’attività difensiva ha consentito la miglior tutela di un raggruppamento altamente qualificato che, con la vittoria in giudizio, potrà proseguire l’esecuzione del prestigioso appalto per la riqualificazione dei Giardini a lago di Como, facendo valere un’indiscussa eccellenza.