È da stigmatizzare il comportamento del segretario che, in materia di controlli interni, trasmette al revisore solo una parte delle risultanze sui controlli interni, in violazione dell’art. 147 bis, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), il quale dispone che le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, anche ai revisori dei conti: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo dell’Emilia Romagna, nella delib. n. 218/2021/PRSE, pubblicata lo scorso 22 ottobre.
Rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell’azione amministrativa, la suddetta trasmissione da parte del segretario all’organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza a quest’ultimo demandata dall’art. 239, co. 1, lett. c) del TUEL. Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione, l’organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l’attività contrattuale dell’ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento.
Secondo i giudici, la mancata trasmissione palesa non solo una sostanziale inadeguatezza dei controlli interni, eventualmente rilevante sotto il profilo delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti responsabili dei controlli, ma anche una criticità sul versante della lesione dell’equilibrio finanziario dell’Ente.