Contratto di avvalimento non indicante le risorse messe a disposizione: niente soccorso istruttorio

Non è attivabile il soccorso istruttorio dinanzi ad un contratto di avvalimento che non consente l’individuazione del contenuto essenziale previsto dall’art. 89 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), ossia le risorse messe a disposizione dell’ausiliata al fine di rendere effettivo il possesso in capo alla ricorrente delle competenze tecniche richieste dalla lex specialis: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II, nella sent. 20 ottobre 2021, n. 10735.

Secondo i giudici, l’attivazione del soccorso istruttorio nella fattispecie richiederebbe la produzione di una dichiarazione integrativa postuma del contratto, che non può essere considerata un elemento formale della domanda in quanto necessaria ai fini della valutazione circa il possesso di uno dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

In sintesi, il soccorso istruttorio non è idoneo a sopperire alla mancata manifestazione d’una determinata volontà da parte dell’operatore.: detto strumento, infatti, vale a superare vizi, carenze e irregolarità di natura formale o documentale, ma non può essere rivolto alla sollecitazione di una dichiarazione di volontà non espressa, né tanto meno può consentirla. In caso contrario, da un lato risulterebbe violata la ratio dell’istituto, esteso fuori dal perimetro delle irregolarità formali, consentendo la produzione di una integrazione postuma del contratto di avvalimento; dall’altro sarebbe consentita una modifica sostanziale delle dichiarazioni di gara, incidente sulle stesse modalità di partecipazione (con conseguenze sul canone generale della par condicio tra i partecipanti alla procedura), nonché sull’esecuzione della prestazione da parte dell’operatore economico, e dunque sulla conformazione complessiva dell’offerta.

 

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