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Appalti: impossibile la modifica postuma della ripartizione delle quote di esecuzione in un RTI

Non è possibile procedere alla modifica della ripartizione delle quote di esecuzione in un RTI cristallizzata con l’offerta: è quanto ribadito dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 21 ottobre 2021, n. 1367.

Come è noto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza, “l’impegno ad eseguire l’appalto sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara, poiché in questo modo le imprese raggruppate (così come quelle consorziate) formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell’amministrazione la misura entro la quale si assumeranno l’esecuzione del contratto e la corrispondente misura dei requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso. Non è applicabile, quindi, il soccorso istruttorio” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 gennaio 2021, n. 400; T.R.G.A. Bolzano, 29 ottobre 2020, n. 265; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 marzo 2020, n. 1671, espressamente riferita ad una modifica della composizione del R.T.I. minima e limitata allo 0,1%).

Conseguentemente, come correttamente evidenziato, “si è in presenza di carenze non passibili di soccorso istruttorio in quanto non afferenti a profili o irregolarità formali, “bensì alla conformazione strutturale del concorrente, analogamente all’ipotesi considerata dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 – e idonee a determinare l’esclusione del raggruppamento a prescindere dal possesso dei requisiti in capo ai suoi singoli componenti”; […] L’inesperibilità, in tale contesto, del cd. soccorso istruttorio è stata peraltro ribadita da questa Sezione con la sentenza 12 febbraio 2020 n. 1074, sulla base dell’esigenza di evitare che siano consentite modifiche di carattere sostanziale all’offerta “tale dovendosi ritenere la diversa ripartizione delle quote tra le componenti il raggruppamento”. Deve pertanto ritenersi non consentita la modifica postuma – ovvero successiva a quella inizialmente dichiarata ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 – delle quote all’interno del raggruppamento aggiudicatario” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 gennaio 2021, n. 400).