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Riconciliazione crediti/debiti tra Comune e Unione: opportuna anche se non obbligatoria

Come è noto, l’art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto Legislativo n. 118/2011, prevede che la relazione allegata al rendiconto della gestione debba contenere, fra l’altro, “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate” dell’ente locale.

È evidente che la disposizione non ricomprende l’Unione di Comuni fra gli enti di cui tenere conto ai fini dell’asseverazione dei debiti e dei crediti reciproci con il Comune da effettuare a cure dei rispettivi revisori; ciononostante, secondo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 215/2021/PRSE, depositata lo scorso 19 ottobre, l’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte a bilancio dell’Ente con quelle dell’Unione assume una sua autonoma rilevanza: non c’è dubbio, infatti, che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti possa realizzare anche in questo caso un vulnus agli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione in bilancio.

La verifica necessita, quindi, di un doppio livello di analisi e andrà effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio, ma anche in quella economico-patrimoniale.