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L’integrazione parziale del corrispettivo dovuto al gestore del servizio rifiuti ha rilevanza IVA

L’integrazione parziale del corrispettivo, versato dall’ATO al gestore, concorre alla formazione della base imponibile IVA della prestazione di servizio di raccolta rifiuti: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 734/2021, pubblicata lo scorso 19 ottobre.

Ed infatti, l’art. 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

Nel caso specifico oggetto dell’interpello, si era dinanzi ad un finanziamento regionale che, erogato al gestore del servizio rifiuti, consentiva a quest’ultimo di praticare ai Comuni fruitori del servizio di raccolta rifiuti un prezzo inferiore a quello che lo stesso gestore applicherebbe in mancanza del
finanziamento di cui trattasi; in sintesi, la riduzione del corrispettivo praticato dal soggetto gestore
beneficiario era corrispondente all’ammontare dei finanziamenti, di provenienza regionale, erogati a quest’ultimo dall’ATO.