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Comune in riequilibrio: nessun affidamento dei cittadini al mantenimento delle tariffe in essere

Posto che, per gli enti in riequilibrio, l’art. 243 bis, comma 8, lett. a) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) consente di “deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”, i cittadini contrari all’aumento in discorso non possono vantare alcun affidamento al mantenimento delle precedenti tariffe: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 6 ottobre 2021, n. 6191.

Secondo i giudici, infatti, deve ritenersi prevalente la normativa di legge che espressamente consente ai Comuni di rideterminare le tariffe dei servizi, al fine di garantire il complessivo equilibrio finanziario di gestione non può parlarsi di un affidamento giuridicamente rilevante a continuare a beneficiare della retta così come originariamente fissata.

Nell’occasione è stato anche affermato che, con riferimento ai servizi a domanda individuale, la norma indica il tasso minimo di copertura del 36% ma non quello massimo, con la conseguenza che l’ente può legittimamente individuare un livello di copertura superiore.