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Imposta di soggiorno: il gestore della struttura non è più agente contabile e non deve rendere il conto

A seguito delle novità introdotte dall’art. 180 del DL n. 34/2020, in materia di imposta di soggiorno, la figura del gestore assume esplicitamente il ruolo di responsabile di imposta, personalmente obbligato al pagamento nei confronti dell’erario per volontà del legislatore, senza ricoprire più il ruolo di agente contabile, dal momento che non maneggia più risorse come mero collettore di provvista altrui: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Toscana, nella sent. n. 367/2021, depositata lo scorso 18 ottobre.

I giudici hanno ricordato che, quale diretta conseguenza della novella legislativa, l’obbligo che il gestore ricopre davanti alla legge non è più di riversamento di denaro pubblico gestito per conto altrui ma di pagamento di quanto da lui stesso dovuto per legge; ciò comporta, inoltre, che il gestore non sarà più tenuto, dal maggio 2020, alla presentazione del conto giudiziale ma potrà essere, comunque, chiamato innanzi alla Corte dei conti, qualora dalla sua condotta derivi un danno alle pubbliche risorse.

Per completezza, ricordiamo che l’art. 180 del DL n. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, al comma 3 ha stabilito che “All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”; il successivo comma 4 aggiunge che “All’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.