Legittima la revoca della gara per l’impossibilità di rispettare il termine di ultimazione dei lavori

È legittimamente motivata la revoca di una gara di appalto per l’impossibilità di rispettare il termine di ultimazione dei lavori per fruire del finanziamento regionale: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 11 ottobre 2021, n. 6397.

Come è noto, l’esercizio del potere di revoca è assoggettato alla ricorrenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, declinati dall’art. 21-quinques della legge n. 241/90 e che si pongono in alternativa tra loro (come denotano le particelle disgiuntive).

Come chiarito in giurisprudenza, trattasi di un potere connotato da notevole discrezionalità e ancorato a condizioni individuate con ampia estensione (cfr. C.G.A.R.S., sent. 11 ottobre 2019, n. 893: “La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il potere di revoca resta connotato da un’ampia discrezionalità: a differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 (e che, nondimeno, sono descritte con clausole di ampia latitudine semantica), sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente”).

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