La delibera consiliare di surroga del consigliere dimissionario è un atto dovuto, non discrezionale e, quindi, obbligatorio e la sua eventuale mancata adozione costituisce una violazione di legge: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno, in un recente parere pubblicato lo scorso 13 ottobre (https://dait.interno.gov.it/pareri/99181).
Come è noto, l’art. 38 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), nel disciplinare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, al comma 8, quarto periodo, dispone espressamente che “Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo”; il comma 4 del medesimo articolo prevede, inoltre, che “I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione”.
Ed infatti, le dimissioni dalla carica di consigliere, seppur immediatamente efficaci, si distinguono logicamente e cronologicamente dal subentro del primo dei candidati non eletti, che si realizza con l’adozione di un atto consequenziale e subordinato entro il termine di legge.
La natura di atto dovuto della delibera consiliare di surroga è stata evidenziata anche dalla giurisprudenza, secondo cui l’obbligatorietà dell’atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l’indirizzo politico della maggioranza espressa dall’assemblea consiliare (vedi TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. 30 luglio 2005, n. 667); conseguentemente, l’ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell’organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge.
Sullo stesso argomento è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sent. 17 marzo 2021, n. 2273, ha precisato che “… la surroga del consigliere dimissionario, …costituisce un atto dovuto – v., sul punto, Cons. St., sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736 – e, in quanto tale, non può essere impedita o venire a mancare per effetto di manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al Consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell’ente locale e il funzionamento dei suoi organi elettivi…”.