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Il RUP può essere nominato membro della commissione di gara

Il RUP può essere nominato membro della commissione di gara: è quanto ribadito dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 7 ottobre 2021, n. 1454, alla luce dell’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

Nel caso di specie, tutti gli atti e provvedimenti di gara, da quelli afferenti alla fase preparatoria/istruttoria (quali la predisposizione del bando del disciplinare e del capitolato) a quelli attinenti alla fase valutativa delle offerte (quali il provvedimento di nomina e la stessa composizione della commissione), sono stati adottati e formati dal RUP; secondo i giudici pugliesi, detta circostanza è irrilevante in quanto, sebbene la prima parte del citato art. 77, comma 4, del Codice disponga che “I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, “non vi è prova degli effettivi e concreti condizionamenti che la partecipazione del RUP avrebbe recato all’operato della commissione”.

Sul punto merita di essere ricordata la posizione del Consiglio di Stato, secondo cui va escluso “ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara” (sez. III, sent. 26 ottobre 2018, n. 6082).