Aliquote IMU e TARI approvate in ritardo: efficaci dal 1° gennaio dell’anno successivo
Le delibere comunali riguardanti le aliquote IMU e TARI approvate oltre la data fissata per la delibera del bilancio di previsione sono efficaci dal 1° gennaio dell’anno successivo: è quanto ribadito dal TAR Lombardia, Milano, sez. III, nella sent. 15 ottobre 2021, n. 2239.
Come è noto, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; conseguentemente, gli atti sono stati dunque adottati in violazione di legge e come tali devono essere ritenuti illegittimi, in relazione alla natura perentoria, secondo giurisprudenza consolidata e condivisibile (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3808), del termine violato.
Invero, la conseguenza sanzionatoria prevista dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 consiste nell’applicazione delle aliquote o delle tariffe stabilite per l’anno precedente; conseguentemente, la violazione del termine determina un’inefficacia soltanto parziale delle norme adottate, e temporalmente limitata all’anno di riferimento, dovendosi ritenere che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 sopra citata è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento).