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Accessibili gli indici decennali di nascita e matrimonio estremamente risalenti detenuti dal Comune

È illegittimo il diniego all’istanza di accesso, per finalità di studio e ricerca, degli indici decennali di nascita e matrimonio estremamente risalenti, detenuti dal Comune: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 13 ottobre 2021, n. 1213.

I giudici veneti hanno stigmatizzato la decisione dell’ente locale, ricordando che in materia anagrafica, nel caso di atti e documenti molto risalenti nel tempo, opera la specifica disciplina in materia di consultazione di archivi storici di enti pubblici, contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004), secondo cui l’accesso alla documentazione dell’archivio storico di un ente pubblico per finalità di lettura, studio e ricerca, è consentito liberamente e gratuitamente a tutti i cittadini.

Fanno eccezione i documenti dichiarati di carattere riservato, su disposizione del Ministero dell’Interno, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, i documenti contenenti dati sensibili nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data, mentre il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

Nel caso specifico, trattandosi di una richiesta di accesso finalizzata non alla consultazione diretta integrale di registri e atti di stato civile, ma alla consultazione di indici decennali, documenti certamente risalenti ad oltre settant’anni, deve escludersi l’opponibilità di limiti alla ostensione, in ragione della prevalenza della disciplina in materia di consultazione degli archivi storici di enti pubblici.