È rilevante ai fini IVA un progetto di partenariato pubblico-privato (PPP) mediante una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica (nel caso specifico, un centro natatorio comunale), nel quale sono ravvisabili reciproche obbligazioni fra il Comune e l’RTI affidatario e futuro gestore della medesima opera (cristallizzate in apposita convenzione): è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 699/2021, pubblicata lo scorso 11 ottobre.
Secondo l’Agenzia, infatti, tenuto conto del complessivo assetto degli interessi in gioco nel caso specifico nel quale rileva il rapporto sinallagmatico, il progetto può considerarsi rientrante nella generale attività di gestione del patrimonio immobiliare del Comune, relativamente al concetto di organizzazione d’impresa, propri di un’attività economica, e realizza un’organizzazione di mezzi e risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico. Nel caso specifico, la natura contrattuale del rapporto fra Comune ed affidatario trovava conferma in alcuni articoli della convenzione che prevedevano e disciplinavano cause di risoluzione del contratto e penalità per inadempimento e risarcimento danni, che rappresentano strumenti tipici che regolano, in via concordata, le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno dei contraenti e, quindi, testimoniano l’effettiva corrispettività tra le somme erogate e l’attività finanziata (cfr. circ. n. 34/E del 2013).
Conseguentemente, sarà applicabile l’IVA ai canoni pagati dal soggetto gestore al Comune, in quanto gli stessi costituiscono corrispettivo della concessione in gestione dell’opera, in virtù del suddetto rapporto sinallagmatico: l’aliquota sarà quella del 10%, considerato che gli impianti sportivi di quartiere sono opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 44 della Legge n. 865/1971, che ha integrato l’art. 4 della Legge n. 847/1964, e considerato quanto previsto sia dal n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972 che dall’art. 16, comma 3, del medesimo DPR.