Dissesto chiuso: i creditori non aderenti alla proposta dell’OSL possono recuperare integralmente il credito
I creditori che non hanno aderito alla procedura di liquidazione straordinaria, alla conclusione della procedura di dissesto possono recuperare il loro credito integralmente: è quanto evidenziato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 6 ottobre 2021, n. 764.
Al riguardo, secondo l’art. 248 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000):
- una volta che sia stato chiuso il procedimento di dissesto e l’ente sia ritornato in bonis, il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale (comma 2);
- il credito azionato è suscettibile di produrre accessori anche per il periodo “coperto” dal dissesto.
Secondo la recente giurisprudenza, inoltre, in particolare, “la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui all’art. 21 d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. con modificazioni dalla l. 19 marzo 1993 n. 68 (ora trasfuso nell’art. 248, d.lg. n. 267 del 2000) deve essere interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto escluse l’opponibilità alla procedura di liquidazione e l’ammissione, alla massa passiva, degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione dell’apposito rendiconto. Infatti, l’eventuale dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 1224 c.c. a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile: pertanto, la citata disposizione, secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente locale non producono interessi, né rivalutazione monetaria ha carattere meramente sospensivo e non preclude all’interessato – una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto – di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell’Ente risanato” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 18 agosto 2020, n. 9250 ed ampia giurisprudenza ivi richiamata).