Appalto suddiviso in lotti: possibile prevedere un’unica commissione giudicatrice
Come è noto, secondo un consolidato orientamento, un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 giugno 2015, n. 3241; sent. 12 gennaio 2017, n. 52; sent. 12 febbraio 2020, n. 1070).
Secondo quanto evidenziato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 7 ottobre 2021, n. 1717, la pluralità di gare non è in contrasto con la previsione di un’unica Commissione giudicatrice, giacché “l’indizione di una gara suddivisa … è finalizzata anche a ridurre i costi che la stazione appaltante deve sostenere per l’affidamento di più contratti fra loro analoghi”, sicché “sarebbe … illogico moltiplicare il numero delle commissioni giudicatrici e, con queste, le spese necessarie al loro funzionamento” (Coniglio di Stato, sez. V, sent. 12 gennaio 2017, n. 52).