Debiti fuori bilancio: il Consiglio Comunale è tenuto al relativo riconoscimento

Come è noto, il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione pecuniaria verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta al di fuori delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti pubblici, in generale, e degli enti locali più in particolare (cfr. ex multis Sezione regionale Emilia-Romagna, pronuncia n. 11/06/PAR). L’esistenza di tali passività comporta, inevitabilmente, che le esigenze di spesa dell’ente risultino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati, con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l’equilibrio di bilancio, di reperire ulteriori mezzi di copertura. Appare, dunque, di immediata evidenza la pericolosa incidenza di tale specifica tipologia di debiti sul mantenimento degli equilibri di bilancio, proprio in quanto poste latenti, non evidenziate in contabilità.

Pertanto, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 322/2021/PRSE, depositata lo scorso 11 ottobre, l’esatta individuazione e quantificazione dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio finanziario costituisce un preciso dovere dell’organo consiliare, il quale è stato investito dal legislatore dell’obbligo di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e, in quella sede, di verificare se la sussistenza di debiti fuori bilancio possa incidere negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza.

I giudici contabili hanno ricordato, altresì, che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell’Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa previsti dal legislatore; quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile: alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.

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